Il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato il decreto ministeriale 60 del 10 marzo 2022 e allegati per l’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento del personale scolastico ed educativo.
Le regole dell’aggiornamento rimangono uguali a quelle dei precedenti trienni: non sono previsti nuovi inserimenti (salvo chi si reinserisce, in quanto cancellato per non aver presentato domanda in un precedente triennio), né modifiche alle tabelle di valutazione dei titoli.
Le domande di permanenza / aggiornamento / reinserimento / trasferimento / conferma della riserva / scioglimento della riserva potranno essere presentate esclusivamente attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”, dalle ore 9.00 del 21 marzo 2022 fino alle ore 23.59 del 4 aprile 2022.
Validità aggiornamento GAE e graduatorie di 1 fascia d’istituto: a.s. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Tempi di presentazione delle domande: dalle 9:00 del 21 marzo alle 23:59 del 4 aprile 2022.
Modalità di presentazione delle domande: attraverso “Istanze on Line (POLIS)”, con credenziali SPID o utenza valida per l’accesso al servizio.
Chi può presentare domanda: personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (IV) delle GAE, compresi i docenti cancellati per non aver presentato la domanda in occasione di precedenti aggiornamenti
Cosa si può chiedere con l’istanza:
- aggiornamento del punteggio con cui si è inseriti in graduatoria
- reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva
- scioglimento della riserva, per conseguimento del titolo
- il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale si verrà collocati nella fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato
Come compilare la domanda:
- preferenze a parità di punteggio (art. 5 del DPR n. 487 del 1994): va riconfermata con l’apposita casella
- priorità nella scelta della sede (art. 21 e 33 della legge n.104 del 1992): va dichiarata da chi l’acquisisce o riconfermata, se già la si possedeva
- riservisti (art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68): il diritto alla riserva va dichiarato o riconfermato (per chi già lo aveva dichiarato in precedenza). Coloro che lo chiedono per la prima volta, se che non possono produrre il certificato di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio poiché occupati con contratto a TD alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta
Quali titoli e servizi dichiarare: quelli conseguiti dopo il 16 maggio 2019 (scadenza domande del precedente triennio) ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Si possono anche dichiarare quelli già posseduti, ma non presentati entro il 16 maggio 2019. I servizi dell’as 2018/2019 successivi al 16 maggio 2019 possono essere dichiarati solo se l’aspirante non aveva già dichiarato il punteggio massimo consentito per l’anno scolastico.
Servizio prestato nelle sezioni primavera (DM n. 335/2018): l’aspirante deve scegliere la graduatoria su cui far valutare il servizio, che vale massimo 6 punti nell’infanzia e massimo di 3 punti nella primaria.
Servizi svolti con progetti regionali (art 5, c4-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104): sono valutati i servizi che rientrano nei progetti promossi dalle Regioni previa convenzione con il MIUR, della durata minima di 3 mesi, fino ad un massimo di 8, a partire dall’as 2012/2013. I rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d’opera, collaborazioni, ecc.). sono valutabili in relazione ai giorni di effettiva prestazione.
Elenchi del sostegno (per docenti specializzati): gli aspiranti che conseguono la specializzazione sul sostegno entro i termini per la presentazione delle domande possono iscriversi negli elenchi per il sostegno per tutti gli ordini e gradi di scuola per i quali siano inseriti nelle GAE e per i quali sia stato conseguito il titolo di specializzazione. Punteggio e fascia con cui si è collocati negli elenchi del sostegno sono i medesimi di quelli con cui si è inseriti nella GAE. Per la secondaria è usato il punteggio più alto con cui l’aspirante è inserito nelle graduatorie delle classi di concorso.
Inserimento elenchi sostegno con riserva: Possono richiedere l’inserimento con riserva negli elenchi del sostegno i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro l’a.a. 2021/2022 e i soggetti che hanno in corso di riconoscimento, alla data di scadenza delle istanze di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero. La riserva si scioglie positivamente nel caso di conseguimento/riconoscimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2022.
Valutazione servizio su posto di sostegno: se prestato con il possesso della specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comprese nel medesimo grado di istruzione a scelta. In mancanza di specializzazione, la valutazione del servizio è destinata obbligatoriamente alla graduatoria da cui è derivata la nomina.
Scuole con metodo didattico differenziato (Montessori, Pizzigoni, Agazzi): è necessario essere in possesso dello specifico diploma di specializzazione
Titoli non autocertificabili (quindi da allegare):
- certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza
- titoli artistici-professionali
- servizi presto in altri Paesi UE
1 fascia graduatorie d’istituto:
Tempistica: un successivo avviso indicherà la tempistica per la scelta delle scuole
Chi può inserirsi: gli aspiranti inseriti nelle GAE per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di istituto.
Come si presenta domanda: tramite “Istanze on Line (POLIS)” con credenziali SPID, o un’utenza valida per l’accesso ai servizi di “Istanze on Line (POLIS)”
Scelta delle scuole: si possono indicare sino a 20 istituzioni scolastiche della provincia prescelta. Per la scuola dell’infanzia e primaria, massimo 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell’infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni; nell’ambito delle 10 istituzioni si possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarare la disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.
Scelta provincia diversa da quella di inclusione in GAE: si può indicare per la 1 fascia d’istituto una provincia diversa da quella in cui si è inseriti in GAE. Tale diversa provincia dovrà comunque coincidere con quella prescelta ai fini dell’inclusione nelle Graduatorie provinciali per le supplenze.
fonte: www.flcgil.it